Dopo molte discussioni, 10 anni fa nel 2014 il GC ha deciso di compensare vantaggi e svantaggi nella pianificazione attraverso un sistema già collaudato da diversi decenni oltralpe.

A quasi 10 anni dall’entrata in vigore di queste disposizioni, chiediamo:
il fondo di compensazione secondo l’articolo 98a della legge sullo sviluppo territoriale LST è già stato istituito? A quanto ammonta l’importo presente?

  1. Quante decisioni in merito a vantaggi sono già state prese?
  2. A quanti progetti sono stati attribuiti gli importi acquisiti?
  3. Se non è successo nulla, quali sono gli ostacoli che hanno impedito l’applicazione di questi nuovi articoli?

Ringraziamo il Consiglio di Stato per le risposte.

Cristina Zanini Barzaghi, Ivo Durisch
14 ottobre 2024

Legge sullo sviluppo territoriale (LST)[1]

(del 21 giugno 2011)

Estratto

TITOLO IV

Finanziamento della pianificazione

Capitolo secondo37

Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione

Art. 9238 I vantaggi e gli svantaggi rilevanti derivanti dalla pianificazione sono oggetto di compensazione.

Compensazione di vantaggi rilevanti39
Art. 9340 1È considerato vantaggio rilevante soggetto a contributo l’aumento di valore di un terreno superiore a fr. 30’000.– che deriva: 

a) dalla sua assegnazione alla zona edificabile; 

b) da una modifica di un piano d’utilizzazione che comporta un aumento di almeno 0,2 punti dell’indice di sfruttamento o di almeno 1,5 punti dell’indice di edificabilità; 

c) da un cambiamento di destinazione che ingenera un plusvalore importante. 

2L’aumento di valore di un terreno sino a fr. 30’000.– è esente da contributo. 

Contributo di plusvalore
Art. 94
41 1Il contributo è dovuto dal proprietario del terreno e ammonta: 

a) al 30% del plusvalore nei casi di assegnazione del terreno alla zona edificabile, 

b) al 20% del plusvalore: 

– nei casi modifica di un piano d’utilizzazione che comporta un aumento di almeno 0,2 punti dell’indice di sfruttamento o di almeno 1,5 punti dell’indice di edificabilità, oppure 

– nei casi di cambiamento di destinazione che ingenera un plusvalore importante.

2Il plusvalore corrisponde alla differenza di valore del terreno prima e dopo la misura pianificatoria. 

Procedura 

Principio 

Art. 9542 1Il contributo di plusvalore è stabilito mediante estimo peritale a cura del Comune di situazione del terreno; il regolamento disciplina i dettagli.
2Il Municipio incarica un perito di stabilire, per ogni terreno, il plusvalore ed il contributo; esso notifica ai proprietari dei terreni interessati la decisione sul contributo, con l’indicazione dei rimedi di diritto. 3Contro la decisione sul contributo è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro trenta giorni dalla notificazione; contro la decisione del Tribunale di espropriazione è dato ricorso entro trenta giorni al Tribunale cantonale amministrativo. 

4Per la procedura si applicano gli articoli 37 ss. della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996. 

Esenzione
Art. 96
43 La Confederazione, il Cantone, i Comuni, le loro istituzioni autonome e gli altri enti pubblici non soggiacciono al contributo, relativamente ai loro beni amministrativi. 

Esigibilità e prelievo
Art. 97
44 1Il contributo di plusvalore è esigibile al momento della costruzione o della vendita del terreno.
2Esso è prelevato dal Comune di situazione del terreno ed indicizzato secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo; il regolamento disciplina i dettagli.
3Il diritto di riscossione del contributo si prescrive in dieci anni dalla sua esigibilità. 

Titolarità e impiego45
Art. 9846 1I proventi del contributo di plusvalore sono ripartiti fra Comune di situazione del terreno e il fondo cantonale ai sensi dell’art. 98a nella misura del 50% ciascuno.
2Essi sono destinati a misure di sviluppo territoriale qualificate, in particolare interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio o ad indennità d’espropriazione materiale.
3Il Comune di situazione del terreno ed il Cantone allestiscono periodicamente un rapporto. 

Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto
Art. 98a
47 1È istituito un fondo cantonale per lo sviluppo centripeto allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni nei casi previsti dall’art. 98 cpv. 2.
2Il fondo ha una dotazione iniziale versata dal Cantone ed è alimentato con i proventi del contributo di plusvalore ai sensi dell’art. 94.
3Eventuali aumenti della dotazione iniziale del fondo sono decisi dal Parlamento in funzione dell’andamento delle entrate e delle uscite.
4I Comuni beneficiano di un contributo del 50% proveniente dal fondo cantonale quale partecipazione ai costi derivanti da indennità di espropriazione materiale per dezonamenti o riduzioni di parametri edilizi. Le ulteriori condizioni d’accesso al fondo sono specificate tramite RLst. 

Rapporti con altri tributi
Art. 99
48 1Nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari il contributo di plusvalore è detratto dall’utile immobiliare come costo d’investimento.
2Restano riservati i contributi di miglioria e di costruzione.
3Il contributo pagato dal proprietario in base all’articolo 11 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 è detratto dal plusvalore. 

Garanzia
Art. 100
49 1A garanzia del contributo sussiste, a carico del terreno che beneficia dell’aumento di valore, un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero.
2Si applicano gli articoli 183 – 183e della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911. 

Indennizzo di svantaggi rilevanti
Art. 101
50 1È considerato svantaggio rilevante soggetto a piena indennità ogni restrizione della proprietà equivalente a espropriazione.
2Si applica la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. 

Note:

36 Cpv. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 – BU 2014, 14. 

37 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

38 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

39 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

40 Art. modificato dalla L 21.1.2019; in vigore dal 1.4.2019 – BU 2019, 107; precedenti modifiche: BU 2015, 40; BU 2017, 308.
41 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

42 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

43 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

44 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

45 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

46 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 – BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2015, 40. 

47 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 – BU 2021, 368. 

48 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40. 

49 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 – BU 2015, 40.